STATUTO DEL
COMITATO CITTADINO
Per ” La Democrazia”
Art. 1
E’ istituito il Comitato Cittadino
“Per
la democrazia”
Il Comitato ha sede legale in
Via Antonino Pio n. ______Lanuvio - Roma
Il Comitato potrà essere composto da persone fisiche, da enti e da associazioni che con la loro attività ed il loro impegno si propongono il conseguimento delle finalità descritte all’artico 2.
Art. 2
Il Comitato ha lo scopo di:
Salvaguardare e
valorizzare il patrimonio l’insieme delle risorse presenti nel territorio
comunale attraverso la progettazione, la promozione, l’organizzazione e la
gestione di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a
potenziare le possibilità di sviluppo economico e sociale, a favorire il suo
riconoscimento di polo culturale , turistico e produttivo della Provincia di
Roma .
Formulare proposte ed
intraprendere iniziative atte a migliorare l’assetto del territorio e la sua
economia.
Favorire la crescita culturale di tutti coloro che intendono impegnarsi
nella vita sociale attraverso lo sviluppo di un proficuo dibattito e di
concrete iniziative su tematiche di interesse collettivo volte al
miglioramento della qualità della vita della comunità.
Favorire, se
possibile, la rappresentanza istituzionale per consentire di dare voce alle
istanze di rinnovamento provenienti dalla società civile, finalizzate ad
affermare i principi e i valori fondamentali identificati dal Comitato.
Sviluppare nei cittadini la consapevolezza di essere parte attiva ed importante della comunità civile di Lanuvio e del suo territorio.
Art. 3
Il Comitato non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.
TITOLO II°
Associati - Dimissioni - Esclusioni
Art. 4
Il
Comitato è composto dai soci fondatori, sostenitori e soci ordinari.
Sono soci fondatori le persone intervenute all’atto costitutivo del Comitato
Cittadino.
Possono essere ammessi come soci sostenitori e ordinari le persone fisiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che ne faranno domanda al Comitato Esecutivo, il quale delibera sulla loro ammissione. All'atto dell'ammissione dovrà essere versata la quota di associazione.
Le associazioni e gli enti dovranno indicare il nominativo del delegato che li rappresenti e che potrà essere eletto alle cariche sociali.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato.
Art. 6
La qualità di socio si perde:
per dimissioni;
per espulsione a seguito di delibera dell’Assemblea, adottata su proposta del Comitato Esecutivo, nei casi di violazione o di palese contrasto con le finalità associative e con le norme del presente statuto;
negli altri casi previsti dalla normativa vigente di riferimento.
Art. 7
Il patrimonio del Comitato Cittadino, destinato alla realizzazione di quanto superiormente previsto, è formato dalle quote di partecipazione degli associati, dai contributi, anche occasionali, da parte degli enti pubblici e privati, dalle convenzioni con enti pubblici e privati, dai lasciti, dalle donazioni, dai legati e dai proventi delle eventuali attività;
Art. 8
La quota annuale di partecipazione degli associati, differenziata fra Soci fondatori, sostenitori e ordinari, per enti ed associazioni, è stabilita ogni anno dall’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo.
Art. 9
Il Comitato risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni sociali.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Il conto consuntivo è presentato all’Assemblea, per l’approvazione, entro il mese di maggio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
TITOLO IV°
Organi del Comitato
Art. 10
Sono organi del Comitato
a) l’Assemblea
b) il Comitato Esecutivo
c) il Presidente
d) il Segretario
e) il Tesoriere
f) il Collegio dei Probiviri
Art. 11
L’Assemblea, costituita da tutti i soci ed aperta anche ai simpatizzanti (che non hanno, però, diritto al voto), stabilisce le linee generali e i programmi di attività del Comitato ed inoltre:
approva il rendiconto economico finanziario redatto dal Comitato Esecutivo;
decide le modifiche statutarie;
nomina il Presidente, determina il numero ed elegge i componenti del Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Probiviri;
decide sulla decadenza dei soci, sullo scioglimento del Comitato, per la sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli scopi associativi.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Comitato Esecutivo almeno una volta all’anno e, comunque, quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.
La convocazione dovrà essere effettuata: mediante affissione di avviso di convocazione nei locali della sede legale, almeno 5 giorni prima o, spedita, anche a mezzo di posta ordinaria, almeno 10 giorni prima, oppure, via e-mail o a mezzo fonogramma, almeno 5 giorni prima, della data di adunanza.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci; in seconda, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Non sono ammesse deleghe ad altri soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. E’ necessaria la maggioranza dei soci, su proposta del Comitato Esecutivo, per deliberare le modifiche alle norme statutarie e lo scioglimento del Comitato.
Art. 12
Il Comitato Esecutivo nomina nel proprio interno il Segretario e il Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, almeno una volta al mese, ovvero quando lo stesso Presidente ne ravvisi l’opportunità o quando ne facciano istanza almeno un terzo dei componenti.
La convocazione deve essere inviata, con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il direttivo può essere convocato anche in deroga del predetto termine.
Il Comitato Esecutivo adotta a maggioranza tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; esegue le direttive dell’Assemblea, formula le proposte di deliberazione a norma del presente statuto e la relazione programmatica, redige il rendiconto economico finanziario, stabilendo l'impegno di spesa da sottoporre all’Assemblea per le attività da effettuare.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Comitato mentre le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle sedute sono svolte dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora alcuni dei componenti del Comitato Esecutivo vengano meno o rinunzino all’incarico anzitempo, il Comitato Esecutivo sostituisce il componente mancante con un altro socio ed il nominato durerà in carica fino alla scadenza del Comitato Esecutivo.
Art. 13
Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Art. 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto. Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo e, su decisione di questo, l’Assemblea dei soci, esegue le deliberazioni del Comitato Esecutivo e può, in via d’urgenza, o per delega, esercitare in tutto o in parte le funzioni del Comitato stesso, assoggettando gli atti compiuti a ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Cittadino – membro direttivo – più anziano.
Art. 15
Il Segretario esegue le deliberazioni del Comitato Esecutivo unitamente al Presidente e cura l’amministrazione dell’Istituto; svolge le funzioni di segreteria generale e di verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.
Art 16
Il Tesoriere controfirma gli atti del Presidente (o del Vice Presidente da questi delegato) che comportino impegni di spesa e svolge le funzioni di cassiere-economo. Tiene i registri contabili e l’inventario dei beni dell’associazione. Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle afferenti relazioni finanziarie.
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti elettivi, scelti tra persone di provata garanzia ed equilibrio, anche appartenenti al Comitato.
Art. 18
I soci che ricoprono cariche sociali non percepiscono alcun compenso salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e autorizzate.
Art. 19
I componenti e i titolari degli organi associativi durano in carica tre anni e sono rieleggibili
I rappresentanti degli enti cessano dal loro incarico qualora venga meno l’incarico esterno in ragione del quale sono stati nominati e vengono surrogati da coloro che subentrano in tale incarico.
Art. 20
Con esclusione dell’assemblea generale, ciascun aderente può far parte solo di uno degli altri organi collegiali indicati nel presente Statuto
TITOLO V°
Scioglimento dell’Ente
Art. 21
In caso di scioglimento del Comitato cittadino, deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’art.11 del presente statuto, l’interno patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
TITOLO VI°
Norme finali
Art.22
E' fatto divieto, durante la vita del Comitato, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La quota sociale o il contributo associativo sono intrasmissibili, fatta eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
Art. 23
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la disciplina vigente in materia di associazioni senza fini di lucro.